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TITOLO I

( Denominazione, Finalità )

1) E’ costituita per volontà dei membri del Comitato di Crescita Sociale di Verciano una Associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione di “COMITATO CRESCITA SOCIALE di VERCIANO”.

2) I Soci Fondatori condividono una visione cristiana della vita e integrano la propria personalità promuovendo la diffusione dei valori del volontariato, del teatro, della musica, del turismo, dello sport, del linguaggio mass mediale rivolgendosi a tutti, ponendo tali attività come occasione di crescita individuale e sociale. Sono perentoriamente escluse le iniziative non allineate con la legislazione vigente e le iniziative volte alla tutela di interessi privati o comunque non totalmente dedicate al raggiungimento di un pubblico beneficio.

3)L’Associazione ha sede legale in Verciano, presso la Chiesa monumentale di S. Stefano, via dei Boschi ed ha durata a tempo indeterminato.

4) L’Associazione non ha fini di lucro. Gli utili vengono investiti nelle attività previste dallo Statuto.

5)L’Associazione trova motivo d’esistere nella necessità di concretizzare la comune volontà a promuovere ed attuare interventi di solidarietà, a favorire la crescita socio-culturale, a garantire un più attento controllo del territorio e a collaborare con l’amministrazione competente al fine di individuare e risolvere i problemi connessi all’urbanizzazione della frazione di Verciano.

TITOLO II

(Associati)

6) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.

7)Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda di adesione all’Associazione osservando le seguenti modalità:

Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

Dichiararsi di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda.

8)All’interno dell’Associazione si identificano due tipi di associati: a)Soci Fondatori b) Soci Ordinari che previa richiesta di iscrizione e pagamento della quota associativa annuale, acquisiscono diritto di prendere parte ad ogni iniziativa organizzata dall’Associazione ed il diritto di voto (attivo e passivo) per l’elezione del Consiglio Direttivo, purché già iscritti da almeno tre anni consecutivi. Il titolo di Socio comporta l’accettazione dello statuto, in ogni sua parte.

9)I Soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee dopo tre anni consecutivi di iscrizione.

10)Gli associati devono pagare la quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo.

11) Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

Quando si rendano morosi del pagamento della tessera annuale;

Quando arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri

TITOLO III

(Organi dell’associazione)

12)Sono organi dell’associazione:

a. l’Assemblea

b. il Consiglio Direttivo

13)L’Assemblea L’ Assemblea è l’organo primario e sovrano, in quanto elegge il Consiglio Direttivo. E’ composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. E’ indetta e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere pubblicata e deve contenere oltre all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.

14)L’Assemblea ha le seguenti funzioni:

Approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

Approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

Nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

Modifica il presente Statuto;

Approva il regolamento;

Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio

Revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

15)L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale, verranno pubblicate nelle bacheche per almeno 10 giorni.

16)In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse.

17)Ogni socio ha diritto ad un voto purché regolarmente iscritto da tre anni consecutivi. E’ ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro socio. Un socio non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreta, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

18) Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall’assemblea. Il numero dei consiglieri può variare da un minimo di sette ad un massimo di quindici. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Cassiere ed il Pubblicista.

19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte l’anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

Redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

Redige i rendiconti economici da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

Delibera circa l’ammissione, la sospensione, l’espulsione degli associati;

Delibera sugli eventuali utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;

Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

Determina l’ammontare delle quote annue associative;

Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

TITOLO IV

( Gerarchia, Elezione delle cariche, Mansioni dei Consiglieri)

20)La struttura gerarchica del Consiglio Direttivo deriva dalla distinzione, in esso, delle seguenti figure:

presidente;

vicepresidente;

segretario;

cassiere;

pubblicista.

Le cariche di presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e pubblicista vengono assegnate mediante votazione palese dei componenti il consiglio, riuniti in assemblea plenaria. Gli eletti sono chiamati a ricoprire i rispettivi ruoli per tre anni, a far tempo dalle elezioni.

Presidente. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Assolve incarichi di rappresentanza e di controllo sull’operato dell’Associazione, a garanzia del pieno rispetto dello statuto. Egli può inoltre delegare l’approfondimento delle specifiche problematiche alle commissioni, costituite da uno o più membri, da lui stesso designate. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Vicepresidente. Coadiuvatore e sostituto del presidente, in caso di necessità.

Segretario. Provvede, durante le riunioni del Consiglio, alla registrazione dell’ordine del giorno e delle presenze, alla verbalizzazione delle delibere ed all’archiviazione dei documenti, compresi quelli prodotti o raccolti in fase di lavoro dalle commissioni. Attendendo ai compiti di natura burocratica è chiamato anche al controllo della contabilità economica ed alla registrazione delle iscrizioni.

Il segretario è tenuto ad assegnare la nomina di pubblicista.

Pubblicista. Responsabile della redazione e della affissione, nelle apposite bacheche, delle copie di tutti gli atti connessi all’opera del comitato.

Cassiere. Ad egli è demandata, in collaborazione con il segretario e sotto l’approvazione della commissione economica, la responsabilità del valore economico e della liquidazione di fatture e conti. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie.

Consiglieri ordinari. Sono tutti coloro che, pur facendo parte ufficialmente del Consiglio Direttivo, non ricoprono alcuna delle cariche sopra riportate. Partecipano attivamente alla discussione dell’ordine del giorno, alle delibere e ad ogni iniziativa del gruppo.

TITOLO V

(Patrimonio dell’Associazione)

21)Il fondo patrimoniale dell’Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell’associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

eredità, donazioni e legati;

contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

altre entrate compatibili con le finalità sociali.

22)Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

TITOLO VI

(Bilancio consuntivo e preventivo)

23)Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce. I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale per i 15 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

TITOLO VII

(Responsabilità patrimoniale)

24)L’Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

TITOLO VIII

( Estraneità dall’ambito politico )

25) L’Associazione non persegue obiettivi politici, non agisce a favore di alcun schieramento politico e non rappresenta alcuna ideologia politica

TITOLO IX

(Scioglimento dell’Associazione)

26)Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell’assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

27)In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO X

(Disposizioni finali)

28)Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

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